I nuovi delitti di false
comunicazioni sociali sono in vigore dal 14 giugno 2015 e in questi mesi sono
stati oggetto di contrastanti sentenze.
Se i soggetti attivi sono sempre:
amministratori, sindaci, liquidatori ecc.. per l’individuazione della condotta
si deve distinguere tra:
·
Società non quotate
·
Società non fallibili
·
Società quotate
Società
non quotate:
la sanzione è la reclusione da
uno a cinque anni e colpisce: “la
consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero
ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta
dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente
idoneo a indurre altri in errore”.
Si tratta quindi di Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e le diverse relazioni di
amministratori, sindaci ..
Società
non fallibili:
le società, che non avendo
superato i limiti imposti dalla legge, non posso essere dichiarate fallite,
sono soggette a delitto di falso in bilancio per falso valutativo solo dopo
querela e la reclusione è da sei mesi a tre anni. È comunque esclusa la
rilevanza penale nel caso di lieve entità.
Società quotate
La
reclusione è da tre ad otto anni. Per questo tipo di società il delitto si
consuma con l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o con
l’omissione dei medesimi. In questo caso i fatti materiali non rispondenti al
vero possono essere anche “non rilevanti”
Siccome
in questi mesi le diverse sentenze sono state pericolosamente diverse e
contrastanti (di fatto hanno escluso dal falso in bilancio il falso valutativo
per poi dire che era corretto) il 31 marzo 2016 si terrà l’udienza a sezioni
unite al fine di poter (si spera) chiarire il “falso in bilancio valutativo”
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