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lunedì 14 marzo 2016

Bilanci. Cassazione a sezioni unite per il falso valutativo

I nuovi delitti di false comunicazioni sociali sono in vigore dal 14 giugno 2015 e in questi mesi sono stati oggetto di contrastanti sentenze.
Se i soggetti attivi sono sempre: amministratori, sindaci, liquidatori ecc.. per l’individuazione della condotta si deve distinguere tra:
·        Società non quotate
·        Società non fallibili
·        Società quotate
Società non quotate:
la sanzione è la reclusione da uno a cinque anni e colpisce: “la consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero l’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore”.
Si tratta quindi di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e le diverse relazioni di amministratori, sindaci ..
Società non fallibili:
le società, che non avendo superato i limiti imposti dalla legge, non posso essere dichiarate fallite, sono soggette a delitto di falso in bilancio per falso valutativo solo dopo querela e la reclusione è da sei mesi a tre anni. È comunque esclusa la rilevanza penale nel caso di lieve entità.
Società quotate
La reclusione è da tre ad otto anni. Per questo tipo di società il delitto si consuma con l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero o con l’omissione dei medesimi. In questo caso i fatti materiali non rispondenti al vero possono essere anche “non rilevanti”

Siccome in questi mesi le diverse sentenze sono state pericolosamente diverse e contrastanti (di fatto hanno escluso dal falso in bilancio il falso valutativo per poi dire che era corretto) il 31 marzo 2016 si terrà l’udienza a sezioni unite al fine di poter (si spera) chiarire il “falso in bilancio valutativo”

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