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giovedì 2 febbraio 2017

LE NUOVE REGOLE PER LE CONTABILITA’ SEMPLIFICATE


Dal 1 gennaio 2017, le regole per la determinazione del reddito delle imprese in regime di contabilità semplificata cambiano.
Gli imprenditori individuali, gli enti non commerciali e le società di persone che hanno:
·        come oggetto dell’attività la vendita di servizi e ricavi non superiori a 400.000 euro oppure
·        come oggetto dell’attività la cessione di merci (o meglio “altre attività”) e ricavi superiori a 700.000 euro
passano dal criterio di competenza al criterio di cassa.
Le imprese in semplificata se non optano per la contabilità ordinaria, che continua ad avere il regime fiscale per competenza, oppure per il nuovo criterio della “registrazione”, dovranno annotare in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ogni incasso:
a)     il relativo importo;
b)     le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento;
c)     gli estremi della fattura o altro documento emesso.
Dovranno poi annotare in un altro registro i pagamenti e quindi le spese sostenute nell’esercizio avendo cura di fornire le stesse informazioni indicate prima nei punti b) e c).
Come si diceva, le imprese che non vogliono passare alla contabilità ordinaria ma non vogliono gestire il nuovo criterio di cassa e i relativi libri contabili, posso passare al cosiddetto “criterio delle registrazioni”. In base a questo nuovo regime fiscale (limitato alle aziende in contabilità semplificata) il reddito viene determinato in base alle registrazioni (quindi alle fatture registrate) ai fini iva durante l’anno. Questa opzione ha un vincolo triennale.
Si deve evidenziare però che il regime di cassa delle imprese in semplificata è in realtà un regime di cassa “ibrido”.
I ricavi delle imprese in contabilità semplifcata che rimangono nel regime di cassa (da gennaio 2017 è questo il regime naturale delle imprese in semplificata) sono costituiti da:
·        incassi,
·        valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio d’impresa,
·        dividendi,
·        interessi percepiti nel periodo d’imposta e
·        proventi immobiliari (alcuni per cassa altri per competenza a seconda del tipo di immobile).
Il reddito sarà dato dalla differenza tra questi ricavi percepiti nell’anno e le spese sostenute durante lo stesso anno ed annotate nei registri contabili ma non solo …
Parteciperanno alla formazione del reddito infatti anche:
·        le plusvalenze,
·        le sopravvenienze attive,
·        le sopravvenienze passive,
·        gli ammortamenti,
·        gli accantonamenti di quiescenza e previdenza per i dipendenti,
·        le perdite di beni strumentali,
·        le perdite su crediti e
·        le deduzioni forfettarie previste per particolari categorie di attività, come ad esempio, benzinai e agenti di commercio.
Il criterio di cassa è utile per poter pagare le imposte solo su utili realmente conseguiti (quindi per fatture realmente incassate e/o pagate) ha però come deterrente la contabilità più dettagliata e quindi il bisogno di avere più informazioni.
Il tempo dirà quanti rimarranno nella contabilità semplificata per cassa.
Una caratteristica bizzarra del regime di cassa per le imprese in semplificata è dato dal fatto che le rimanenze finali del 2016 (ultimo anno del regime per competenza) saranno le rimanenze iniziali del 2017 (primo anno del regime per cassa oggetto di questo articolo) ma le rimanenze finali del 2017, essendo ricavi e costi per cassa, non verranno valorizzate nella dichiarazione dei redditi.

Questo significa che il 2017 si chiuderà con le rimanenze inziali (di fatto un costo) e nessuna rimanenza finale (di fatto un ricavo) e quindi le società con magazzini alti, quasi certamente, presenteranno dichiarazioni dei redditi in perdita. Cosa da alcuni vista con favore (non si pagano imposte) ma da altri con sfavore (la banca capirà che la perdita è data solo da questo passaggio fiscale?).

NEW RULES FOR THE SIMPLIFIED BOOKKEEPING



From 1st January 2017, the rules for determining the income of the companies with the simplified bookkeeping change.
Sole traders, non-profit organizations and unlimeted companies who have:
• as company object the sale of services and revenues not exceeding 400,000 Euros, or
• as company object the sale of goods (better "other assets") and revenues not exceeding 700,000 Euros
change from the accrual method to the cash method.
If all the firms with the simplified bookkeping opt in the ordinary bookkeeping, which continues to have the accrual tax system regime, or opt in the new "registration" tax regime, will record in a tax-book the revenues received noticing:
a) the amount;
b) the identity, address and the municipality of registered residence of the person making the payment;
c) the details of the invoice or other document issued.
All the firms with the simplified bookkeping will also have to record into another book the payments incurred during the year, taking care of providing the same information as indicated above in b) and c).
Firms, that do not want to switch to the ordinary bookkeeping but do not want to manage the new cash basis, and the related accounting books, can change into the so-called "recordings method." Under this new tax regime (limited to firms with simplified accounting) the income is based on the VAT records (in other words to the recorded invoices) during the year. This option has a three-year bond.
It should however be pointed out that the this ‘simplified cash regime’ is actually a "hybrid" cash regime.
The revenues of the companies in simplifed bookkeeping that remain in the cash regime (from January 2017 this is the natural regime of the firms/companies in simplified regime) consist of:
• cashed issued invoices/receipts,
• normal value of the assets allocated to shareholders or used for purposes that are extraneous to the business,
• dividends,
• interest received in the tax period,
• income from real estate (someone under accrual method otherone under cash method depending on the type of property).
The income will be the difference between these revenues received during the year and the expenses incurred during the same year recorded in the accounting records but not only ...
Also:
• gains,
• contingent assets,
• contingent liabilities,
• depreciation and amortization,
• the provisions for pensions and social security for employees,
• losses of capital goods,
• losses on loans and
• flat-rate deductions provided for specific categories of activities, such as, gas stations and sales agents.
will participate to the income.
Cash regime is useful to pay taxes only on profits that are really achieved (so on cashed revenue and / or paid costs), but the downside is the most detailed accounting and therefore the need to have more information.
Just the time can tell how many firms will remain in the simplified cash accounting.
A bizarre feature of cash regime for firms in a simplified bookkeeping is the fact that the final inventory of 2016 (last year of the scheme on an accrual basis) will be the initial inventory of 2017 (the first year the fiscal cash regime of this article) but final inventory of 2017, being 2017 an year under cash regime, will not be valued in the tax return.

This means that 2017 will close with the initials inventory (‘costs’) and no final inventory (‘incomes’) so the companies with a hight valued inventory, almost certainly, will present tax returns with a loss. Someone can look at this favorably (no taxes due to pay) but someone else could look down on this (the bank will understand that the loss is only due to the change of the accounting method?).

domenica 15 gennaio 2017

TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE


Fino al periodo d’imposta relativo al 2015, gli accertamenti per le imposte sui redditi, Iva ed Irap devono essere notificati:
·        Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (in pratica 5 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·        Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 6 anni dall’anno oggetto di accertamento).
Dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 in poi, gli accertamenti per le imposte sui redditi, Iva ed Irap devono essere invece notificati:
·        Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi (in pratica 6 anni dall’anno oggetto di accertamento) oppure
·        Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, nei casi di nullità oppure omessa presentazione (in pratica 8 anni dall’anno oggetto di accertamento).

Sottolineo che per il perfezionamento della notifica per l'ufficio, vale la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale, mentre per il destinatario vale la data di ricezione dell'atto.

THE TERMS FOR THE TAX ASSESSMENT


Until the tax period relative to 2015, the assessments for ‘income tax’, VAT and IRAP must be reported:
• By 31 December of the fourth year following the year in which the tax return has been delivered (basically 5 years from the considered  fiscal year) or
• By 31 December of the fifth year following the year in which the tax return would have to deliver, in cases of invalidity or failure to submit (basically 6 years from the fiscal year).
From the tax year current on 31 December 2016 onwards, the assessments for ‘income tax’, VAT and IRAP must be notified:
By 31 December of the fifth year following the year in which the tax return has been delivered (basically 6 years from the considered  fiscal year) or
• By 31 December of the seventh year following the year in which the tax return would have to deliver, in cases of invalidity or failure to submit (basically 8 years from the fiscal year).

I point out that to complete the notification for the office, It’s important the delivery date of the act, while for the recipient It’s important the date of receipt of the act.

giovedì 22 dicembre 2016

F24 IN CONTANTI E CARTACEO PER ALCUNI PRIVATI



I pagamenti dei privati da effettuare con il modello F24 sopra i 1.000 euro possono da questo mese essere pagati in contanti se non si usano crediti in compensazione.
In pratica da ora se l’F24 del privato:
·         Ha un saldo a zero deve essere presentato esclusivamente per via telematica;
·         Ha saldo positivo ma sono presenti dei crediti usati in compensazione, si deve presentare la delega di pagamento F24 esclusivamente per via telematica;
·         È senza la presenza di compensazioni, con saldo di qualsiasi importo: può essere presentato in modo cartaceo ad una banca oppure ad uno sportello postale e, se il saldo è inferiore alla soglia di 3.000 euro può anche essere pagato in contanti

Si evidenzia che, per i titolari di partita Iva, invece, nulla cambia rispetto al passato, quindi, per loro, rimane il vincolo generalizzato all’invio telematico.


F24 PRINTED AND BY CASH FOR SOME INDIVIDUAL


The private payments to be made with the F24 above 1,000 euro may be paid by cash from this month if the individual does not use credits to offset.
Basically from now if the individual’s F24:
• has a zero balance, it should be submitted exclusively online;
• has a positive balance but some credit is used in compensation, it must be submitted only online;
• is without the presence of compensation with the balance of any amount: it can be presented in printed way to a bank or a post office, and if the balance is below the limit of € 3,000 also paid by cash

I have to point out that, for the VAT owners, instead, nothing changes compared to the past, then, for them, the only one way, to use the F24, is online.

mercoledì 16 novembre 2016

CONSENSO PER INVIO DATI AL STS DA PARTE DI MEDICI, PSICOLOGI ECC..


Dal 14 novembre (2016) le persone che si rivolgono ad un infermiere, radiologo, psicologo, ostetrica, veterinario, ad una parafarmacia o ad un ottico, possono chiedere che le spese sanitarie sostenute non siano comunicate all’Agenzia delle Entrate (comunicazione obbligatoria per la dichiarazione dei redditi “precompilata” - in parte)
Il “No” può essere subito annotato sulla ricevuta o fattura che il professionista deve emettere.
Per le fatture o ricevute precedenti il contribuente deve chiedere che le proprie spese non siano indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata chiedendolo al Sistema Tessera Nazionale (STS) oppure alla stessa Agenzia delle Entrate.
Il nuovo modello 730 precompilato sarà quindi teoricamente più completo in quanto saranno presenti, oltre quelle delle  farmacie e dei medici, anche le spese per visite di infermieri, radiologi, psicologi, ostetrici, veterinari, parafarmacie e ottici.
Questi nuovi soggetti dovranno fare molta attenzione alla data del 14 novembre 2016 perché tutti i dati dell’anno 2016 precedenti a questa data dovranno essere obbligatoriamente inviati mentre quelli dal 14 novembre in poi dovranno essere inviati solo se autorizzati dal cliente/paziente.
Per completezza espositiva si deve aggiungere che lo stesso vincolo era scattato a fine settembre per le strutture sanitarie private.
Nulla cambia per i medici che non dovevano inviare i dati al STS se il paziente glielo aveva chiesto già dall’anno scorso.

Vista la delicatezza dell’argomento, si pensi ad esempio agli psicologi, spesso si consiglia, oltre che dirlo personalmente, di esporre un cartello all’ingresso per informare i clienti del nuovo obbligo.