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venerdì 15 gennaio 2016

contribuenti forfettari - nuovi limiti e regole

La legge di stabilità 2016 (n. 208/2015) ha introdotto varie modifiche al c.d. regime forfettario.
Ricordo sinteticamente che i contribuenti che, tra le varie caratteristiche (un po’ lunga a scriversi sinteticamente ora), non superano determinate soglie di ricavi o compensi incassati, differenziati a seconda della categoria economica, possono determinare il reddito in maniera forfettaria e quindi, in sintesi:
1.     Vedersi riconosciuti i costi in base ad una percentuale fissa che varia, anch’essa, in base all’attività svolta, indipendentemente dall’effettivo esistere di costi sostenuti
2.     Scontare un’unica aliquota sostitutiva di irpef, addizionali regionali e comunali ed irap pari al 15% o 5% a seconda dei casi
Per quanto riguarda il punto 1 il limite oltre il quale non è possibile essere considerati contribuenti forfettari è stato innalzato in genere di 10.000,00 euro; fanno eccezione i professionisti il cui limite è stato innalzato di 15.000,00.
Le nuove soglie sono, a parere di più parti, applicabili già con base di riferimento il 2015. Questo significa che se un professionista nel 2015 ha incassato 20.000,00 euro (prima il limite era 15.000,00) potrà, nel 2016, rientrare nel regime forfettario visto e considerato che il nuovo limite è pari 30.000,00 euro.
Per quanto riguarda il punto 2, fino all’anno scorso (quando ancora era possibile optare per il regime dei minimi con una aliquota impositiva pari al 5%) l’aliquota per i forfettari era, ordinariamente, pari al 15%.
Dal quest’anno le aliquote variano a seconda delle caratteristiche del contribuente forfettario:
·        5% nel caso in cui il contribuente abbia iniziato l’attività e abbia le stesse caratteristiche che fino all’anno scorso lo portavano ed essere inquadrabile come contribuente minimo. L’aliquota è applicabile, indipendentemente dall’età per 5 esercizi.
·        15% nel caso in cui il contribuente sia un contribuente forfettario ma non abbia le caratteristiche indicate nel punto precedente
Una importante novità, tra le varie caratteristiche che devono avere i contribuenti per rientrare nel regime forfettario, è rappresentato dalla coesistenza tra reddito d’impresa o lavoro autonomo e reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato.
Fino ad ora si doveva verificare che il reddito d’impresa o da lavoro autonomo fosse prevalente rispetto a quello di lavoro dipendente od ad esso assimilato.
Da quest’anno la norma è stata, in questa parte, semplificata stabilendo più semplicemente che il reddito da lavoro dipendente o ad esso assimilato non superi la soglia di 30.000,00 euro.
Se il lavoro dipendente è cessato prima che si intraprenda l’attività inquadrabile con il regime forfettario il controllo sul compenso da lavoro dipendente non va fatto.
Ultima novità elencata in questo articolo riguarda i contributi inps.
Fino all’anno passato gli artigiani ed i commercianti che abbracciavano il regime forfettario poteva chiedere di pagare i contributi previdenziali sul reddito effettivo e non sul minimale.

Da quest’anno le cose cambiano. Ora vi è solo, in alternativa al pagamento classico dei contributi commercianti ed artigiani, la possibilità di chiedere una riduzione del 35%.

giovedì 7 gennaio 2016

gli agricoltori non pagheranno più l'IRAP


La legge di stabilità per il 2016 sopprime l’Irap per le attività agricole indicate all’articolo 32 del Tuir.
L’esonero riguarda tutti i soggetti che svolgono le attività agricole che rientrano nel c.d. reddito agrario. In buona sostanza dall’esercizio 2016 coloro che scontavano una aliquota IRAP ridotta al 1,9% come da circolare 141/E/1998 non pagheranno più l’irap
Ad esempio, una società per azioni che svolge una attività agricola (ex art. 32 del TUIR) che non può determinare il reddito su base catastale è, comunque, esclusa dall’IRAP
Continuano, invece, a dover scontare l’Irap e a pagarla con l’aliquota del 3,9%:
·         le attività agricole non rientranti nel reddito agrario come le attività di allevamento con terreno insufficiente
·         le attività di produzione di energia elettrica per la quota non rientrante nel reddito agrario,
·         l’agriturismo e
·         le attività connesse di produzione di servizi ovvero di produzione di beni non compresi nel Dm 13 febbraio 2015.


Si conclude aggiungendo che le imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche continuano ad essere inquadrate come agricole connesse e rientranti nel reddito agrario a eccezione, però, della parte che eccede la franchigia e la tariffa incentivante.

mercoledì 23 dicembre 2015

Una nuova interpretazione dell'Agenzia delle Entrate per il Reverse Charge nell'edilizia


Nella circolare numero 37/E, l’agenzia delle Entrate ritorna sul tema del reverse charge in edilizia.
Tra le varie risposte date dall’Agenzia delle Entrare faccio notare quella riguardante il concetto di fabbricato (risposta al quesito numero 6).
Secondo l’Agenzia delle Entrate ora non si deve più intendere per fabbricato (a questi fini) il solo edificio. Nel concetto si devono ricomprendere anche tutti quegli impianti e manufatti esterni che però sono funzionali all’edificio stesso.
In altri termini, ogni qual volta l’installazione di un impianto sia funzionale o servente all’edificio, anche se parte dell’impianto è posizionato all’esterno dello stesso, deve trovare applicazione il meccanismo del reverse charge”.
Questo significa, nel concreto, che da ora sono ricomprese nel reverse charge prestazioni che prima ne erano escluse.
Nella circolare si elencano ad esempio:
·        gli impianti di sorveglianza perimetrali,
·        gli impianti citofonici,
·        i motori esterni degli impianti di climatizzazione e
·        le tubazioni esterne degli impianti idraulici.
Ne consegue che, in base alla nuova interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, si devono escludere dall’inversione contabile, impianti che sono ubicati all’interno del fabbricato ma che non sono funzionali o serventi all’edificio stesso. Per fare un esempio l’Agenzia delle Entrate afferma che la realizzazione di celle frigorifere per il mantenimento della merce in un capannone industriale non sono interessate dal reverse charge.
Sempre nella circolare 37/E si afferma che se l’impianto fotovoltaico è funzionale all’edificio è sempre soggetto a reverse charge indipendentemente dalla sua ubicazione mentre se l’impianto è autonomamente accatastato è soggetto al regime ordinario
Per fortuna, l’Agenzia ricorda che, considerando la complessità della norma (io aggiungerei anche i cambiamenti di interpretazioni) “i comportamenti difformi adottati anteriormente all’emanazione della circolare non sono soggetti a sanzione”.

lunedì 21 dicembre 2015

best wishes for Christmas 2015



Good morning everyone, this is the video of my personal best wishes for a Merry Christmas and Happy New Year

auguri di Natale 2015



Buon giorno a tutti, video del personale augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

lunedì 14 dicembre 2015

Deducibile l'acquisto della casa se poi locata

Il 3 dicembre scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 282) il regolamento di attuazione della norma che concede la deduzione Irpef del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.
In buona sostanza la norma concede alla persona fisica che acquista una unità immobiliare (non nell’esercizio della sua impresa) una deduzione dal reddito pari al 20% del prezzo di acquisto a condizione che:
·        L’acquisto sia effettuato tra il 1/1/14 ed il 31/12/17
·        L’unità immobiliare sia:
o   a destinazione residenziale
o   di nuova costruzione (oppure oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione se invendute alla data del 12/11/14)
·        l’immobile abbia conseguito l’agibilità tra la data del 1/1/14 ed quella del 31/12/17
Al fine di meglio inquadrare l’immobile che potenzialmente può portare alla agevolazione oggetto del presente articolo si deve aggiungere che per unità immobiliari invendute si intendono le abitazioni che alla data del 12/11/14 erano già almeno parzialmente costruite e/o quelle per le quali, alla stessa data, era già stato rilasciato il titolo abitativo edilizio oppure era stato dato avvio ad adempimenti come la stipula di una convenzione tra il Comune ed il fautore dell’intervento edilizio.
Perché si possa vantare l’agevolazione l’unità immobiliare deve essere destinata entro e non oltre sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, a locazione (non è possibile vantare l’agevolazione se l’immobile è locato ai figli) per un periodo continuativo di almeno otto anni (si tratta del classico contratto 4 + 4).
Esistono poi dei divieti, ai fini della presente agevolazione, per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, alle zone agricole ed agli immobili con determinate classi energetiche
Venendo ora all’essenza dell’agevolazione la stessa si concretizza nella possibilità di dedurre il 20% della parte del prezzo di acquisto (o di costruzione), non eccedente comunque i 300.000 euro iva compresa, e degli interessi passivi legati ai mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare.
La deduzione da vantare in sede di dichiarazione dei redditi deve essere spalmata su otto anni in quote costanti a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
A conclusione del presente articolo si deve aggiungere che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà”, come del resto era logico supporre.

lunedì 30 novembre 2015

Pagamento delle imposte in contanti, tra norme e paradossi

Il limite di 1.000 euro verrà variato dalle modifiche alla normativa antiriciclaggio, previste dall'articolo 1, comma 512, Legge di Stabilità 2016, approvato dal Senato e in discussione alla Camera. La citata legge prevede di innalzare dal 2016 il limite dell'uso del contante da 999,99 euro a 2.999,99 euro.
L’innalzamento del limite, però, riguarderà solo i trasferimenti di denaro effettuati a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi (articolo 49, comma 1, decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) ma non il pagamento dei modelli F24.
Questo significa che anche l’anno prossimo continuerà il divieto di pagare gli F24 cartacei in contanti (ex lege si parla non solo di contanti ma anche di assegni e bancomat) per importi superiori a 999,99 euro. Per gli F24 da 1.000 in su, l’unico metodo è, e sarà, quello di utilizzare il servizio home-banking.
Si ricorda che questo vale per i “non titolari di partita iva” e per tutti coloro che comunque non vantano in F24 dei crediti in compensazione. Per questi infatti il canale di pagamento è sempre e comunque solo l’F24 online; alternativa è affidare l’invio (con addebito sul conto corrente) ad un commercialista (che utilizza il canale telematico Entratel).
Tornando ora alla possibilità per i privati (che non vantano crediti in compensazioni) di pagare l’F24 in contanti si può aggiungere che il limite di 1.000 euro è riferito al saldo del singolo F24.
Siccome, a ben vedere, nessuna norma vieta esplicitamente il pagamento di diverse imposte aventi stessa scadenza con diversi F24 è ipotizzabile la presentazione allo sportello di più F24 con singoli saldi inferiori alla soglia dei 1.000 euro. In questo modo sarebbe possibile pagare in contanti le diverse imposte che in totale superano la soglia ora citata.
Ad onor del vero, e per completezza espositiva, preme sottolineare che l’uso (o forse dovrei dire l’abuso) di questo sistema potrebbe essere eccepito come abuso del diritto. In sostanza si potrebbe eccepire al contribuente che ha pagato le imposte (sembra ridicolo ma è così) di aver architettato questo sistema al solo fine di aggirare il divieto di uso del contante e aver quindi cercato di evitare di tracciare il pagamento delle imposte.
www.studio-alessio.it