A seguito degli ultimi
chiarimenti della Motorizzazione in merito alla registrazione degli effettivi
utilizzatori delle auto aziendali (norma in vigore dal prossimo lunedì per chi
effettivamente utilizza un’auto aziendale per un periodo superiore a 30 giorni)
è emerso che non vi deve, ad esempio, essere alcuna annotazione se l’auto aziendale
è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo solo parzialmente “di
servizio”.
Si noti che, nel caso esista l’obbligo
di annotazione, lo stesso coinvolge: i soci, gli amministratori e i
collaboratori dell’azienda e, incredibilmente, anche l’imprenditore individuale
se il veicolo è un bene strumentale dell’impresa.
La novità normativa è legata ai
rapporti che inizieranno dal prossimo 3 novembre mentre per quelli già in
essere l’annotazione è solo una facoltà.
L’obbligo di registrazione di
fatto esiste solo nel caso di comodato intendendo per comodato “l’utilizzo
esclusivo e personale ed a titolo gratuito” dell’auto aziendale. Il caso non si
verifica né nell’ipotesi di fringe benefit né nell’ipotesi di mezzo di servizio
condiviso tra più dipendenti oppure nell’ipotesi di utilizzo ad uso promiscuo. Quindi
sembra si possa concludere che l’unico caso di annotazione del nome del
dipendente si abbia nell’ipotesi in cui egli riceva l’auto aziendale
esclusivamente per usarla nel suo tempo libero.
Caso diverso esiste per il c.d.
noleggio a lungo termine dove il nome dell’azienda che poi affitta il mezzo al
dipendente deve essere annotato.