LA TASI è il tributo comunale destinato
a coprire i costi per i servizi
indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, polizia
municipale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) e dal detentore di fabbricati ed aree
edificabili.
Il legislatore ha lasciato alle amministrazioni
comunali un’ampia autonomia decisionale per quanto riguarda la scelta della
base imponibile di tale tassa portando a creare una moltitudine di varabili del
tributo in commento. Si assiste, infatti, ad una proliferazione di parametri
della Tasi, in quanto fino ad ora sono state pubblicate più di 197 mila
delibere comunali contenenti aliquote, detrazioni ed esenzioni, spesso diverse
fra loro.
Di seguito si esaminano alcuni punti generali della
normativa nazionale sulla service tax.
Il
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati o
di aree edificabili, comprese le abitazioni principali.
Le
disposizioni statali in relazione alle aliquote applicabili per la Tasi
contengono un vincolo di soglia massima del tributo. La TASI, sommata all’Imu,
non deve superare l’aliquota massima di quest’ultima prevista per ogni
categoria di immobile. Le aliquote Tasi utilizzabili per i fabbricati diversi
da quelli destinati all’abitazione principale dovranno essere, di conseguenza,
minime o azzerate considerando il fatto che i Comuni hanno già previsto, per le
seconde case, aliquote che si avvicinano o addirittura raggiungono quelle
massime per Imu (10,6%).
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un
soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo e
l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (il comune
pone a carico dell’occupante una percentuale dal 10 al 30 percento del totale
dovuto), a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo
famigliare del possessore.
Il versamento dell’acconto per il gruppo di Comuni,
che non aveva deliberato e pubblicato le aliquote entro la fine di maggio è
stato fissato per il 16 ottobre prossimo.
Nel caso in cui il Comune non avesse
comunque deliberato, entro il corrente mese, le aliquote TASI l’acconto dovrà
essere pagato entro il 16 dicembre data che si ricorda essere la stessa del saldo
TASI e IMU.
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