Visualizzazioni totali

giovedì 30 ottobre 2014

comunicazione indirizzo PEC all'Agenzia delle entrate

I commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014. Tale nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte, delle informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Le modalità di presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014 che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
            In forza delle regole del suddetto provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno necessariamente essere effettuate mediante la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. L’unica eccezione da tale norma sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per le quali è ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. Così, entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le proprie PEC.

            Secondo gli ordini professionali ed alcune associazioni di categorie tale adempimento sarebbe superfluo in considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli indirizzi della posta certificata. Di recente, al riguardo, si è esposto anche il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono accedere direttamente. 

Nessun commento:

Posta un commento