I
commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre
categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle
Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014. Tale
nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che
dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte, delle
informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse
collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Le modalità di
presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza
n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014
che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di
trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
In forza delle regole del suddetto
provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno
necessariamente essere effettuate mediante la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. L’unica eccezione
da tale norma sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per
le quali è ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la
riservatezza delle comunicazioni. Così, entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti
tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le proprie
PEC.
Secondo gli ordini professionali ed alcune
associazioni di categorie tale adempimento sarebbe superfluo in
considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli
indirizzi della posta certificata. Di recente, al riguardo, si è esposto anche
il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune
questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che
hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini
professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio
degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali
dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono
accedere direttamente.
Nessun commento:
Posta un commento