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giovedì 9 ottobre 2014

Accertamento tributi locali: IMU, TASI e TARI

Imu, Tasi e Tares, il cui insieme viene denominato IUC, costituiscono una importante parte delle entrate Comunali.
Le Amministrazioni Locali, quindi, pongono sempre più maggior attenzione alla loro riscossione, inviando ai contribuenti delle notifiche relative ai presunti errori commessi nelle dichiarazioni o nei versamenti effettuati.
            Allo scopo di accertare e riscuotere gli importi dovuti i Comuni hanno a disposizione una serie di istituti. L'ufficio tributi locale solitamente inizia un'attività di accertamento invitando i contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli; a tale scopo inoltre, può accadere che il Comune prepari dei questionari dove si invitato i cittadini a compilarli e quindi a restituirli debitamente firmati.
            La partecipazione dei contribuenti ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche di atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
            L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile ogniqualvolta la giunta comunale introduce un apposito regolamento oppure una delibera che lo preveda. In tal caso il Comune può mandare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa; il contribuente, sempre se ritenesse fondato tale richiesta, ha la possibilità di pagare entro i 15 giorni prima dalla scadenza indicata beneficiando della riduzione ad un sesto delle sanzioni. Esso, in caso contrario, può altresì presentarsi nella data indicata per dare i necessari chiarimenti, fornendo anche i documenti che dimostrino l’erroneità del provvedimento.
            Nel caso in cui non ci sia la possibilità di sfruttare l’accertamento con adesione oppure il cittadino giudichi completamente infondata la pretesa del Comune, senza che quest’ultimo ammetta in autotutela l’errore, l’unica strada percorribile è quella del ricorso (il termine in questo caso è quello di 60 giorni)
            Il termine che ha a disposizione il Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere eseguiti. 

            A decorrere dal 1° luglio 2012 se l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 Euro per singolo credito (comunale) e per singolo periodo d'imposta, il comune non emette atti di accertamento. 

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