Imu, Tasi e
Tares, il cui insieme viene denominato IUC, costituiscono una importante parte
delle entrate Comunali.
Le
Amministrazioni Locali, quindi, pongono sempre più maggior attenzione alla loro
riscossione, inviando ai contribuenti delle notifiche relative ai presunti
errori commessi nelle dichiarazioni o nei versamenti effettuati.
Allo scopo di accertare e riscuotere
gli importi dovuti i Comuni hanno a disposizione una serie di istituti. L'ufficio
tributi locale solitamente inizia un'attività di accertamento invitando i
contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli;
a tale scopo inoltre, può accadere che il Comune prepari dei questionari dove
si invitato i cittadini a compilarli e quindi a restituirli debitamente
firmati.
La partecipazione dei contribuenti
ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche di
atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con
adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
L’istituto dell’accertamento con
adesione è applicabile ogniqualvolta la giunta comunale introduce un apposito
regolamento oppure una delibera che lo preveda. In tal caso il Comune può
mandare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa; il
contribuente, sempre se ritenesse fondato tale richiesta, ha la possibilità di
pagare entro i 15 giorni prima dalla scadenza indicata beneficiando della
riduzione ad un sesto delle sanzioni. Esso, in caso contrario, può altresì presentarsi
nella data indicata per dare i necessari chiarimenti, fornendo anche i
documenti che dimostrino l’erroneità del provvedimento.
Nel caso in cui non ci sia la
possibilità di sfruttare l’accertamento con adesione oppure il cittadino
giudichi completamente infondata la pretesa del Comune, senza che quest’ultimo
ammetta in autotutela l’errore, l’unica strada percorribile è quella del
ricorso (il termine in questo caso è quello di 60 giorni)
Il termine che ha a disposizione il
Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere eseguiti.
A decorrere dal 1° luglio 2012 se
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 Euro
per singolo credito (comunale) e per singolo periodo d'imposta, il comune non emette
atti di accertamento.
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