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mercoledì 15 ottobre 2014

indagini bancarie professionisti

Con la sentenza 228/2014 depositata il 6 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittima, limitatamente per la categoria dei lavoratori autonomi, la norma secondo cui i prelevamenti non giustificati sul conto corrente si presumono ricavi occulti. La norma che è stata messa in discussione, prevedeva infatti, tra le varie, che i prelevamenti, non giustificati dal professionista, dovessero essere considerati ricavi o compensi in capo al professionista titolare del conto corrente.
            La questione era stata sollevata già in precedenza, dalla Commissione tributaria per il Lazio per violazione degli articoli 53 e 3 della Costituzione, in merito ad un ricorso proposto da un avvocato avverso un avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie effettuate sui conti correnti del professionista. Si era posto il problema della possibilità di estendere ai redditi da lavoro autonomo la presunzione costi - ricavi in essere per il reddito di impresa. In particolare la presunzione di maggiori ricavi si affermava essere del tutto giustificabile per il reddito delle società in quanto i prelevamenti non documentati potevano essere sintomatici di acquisti in nero; per i lavoratori autonomi la stessa presunzione non poteva però operare dato che, all’eventuale acquisto di un bene non fatturato non conseguiva una prestazione in evasione di imposta, mancando una correlazione tra costi e compensi.

            La Corte Costituzionale, con la sentenza sopramenzionata, ha condiviso le tesi dei giudici del Lazio, disponendo che,  nonostante la somiglianza di figure dell’imprenditore e del professionista, esistono le peculiarità di quell’ultimo che rendono non applicabile le disposizioni previste in materia di indagini finanziarie. Per i lavoratori autonomi, quindi, i costi non sono strettamente correlati alla produzione di compensi, come avviene invece nella produzione del reddito d’impresa, e, pertanto, i prelevamenti dal conto corrente identificano un elemento di capacità contributiva estraneo alla tipologia del reddito in esame.

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