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mercoledì 7 ottobre 2015

deduzioni e detrazioni per i non residenti in Italia

È stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 231 del 5 ottobre 2015 il decreto 21 settembre 2015 con il quale il ministero dell’Economia e delle finanze ha fissato le disposizioni in merito alla tassazione in Italia delle persone che risiedono all’estero ( i cosiddetti «non residenti Schumacker»).
Queste disposizioni, che hanno aggiunto il comma 3-bis all’articolo 24 del Dpr 917/1986 del Tuir, sono state introdotte per evitare la procedura di infrazione per violazione, tanto per cambiare, delle norme comunitarie legate ai soggetti fiscalmente non residenti che producono reddito sul territorio italiano.
Prima, i soggetti fiscalmente non residenti in Italia non potevano godere dell’intero sistema di deduzioni e detrazioni concesso ai contribuenti fiscalmente residenti; per questo motivo l’Italia è stata censurata a livello comunitario e di conseguenza il legislatore italiano ha (dovuto) introdurre il comma 3-bis nell’art. 24 del Tuir. Ad onor del vero, la novella normativa va a modificare le deduzioni e detrazioni fiscali dei soli soggetti residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che garantisce il c.d. adeguato scambio di informazioni.
Con l’aggiunta del comma 3-bis si norma che l’imposta è ora dovuta sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del Tuir, alla sola condizione, però, che:
·         il soggetto produca in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato (il c.d. reddito mondiale) e che
·         il contribuente non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza.
Importante sottolineare che l’articolo 1 del decreto ministeriale citato ha previsto che in questo caso, ai soli fini della determinazione del reddito complessivamente prodotto:
·        i redditi soggetti a imposizione nello Stato di residenza o di produzione sono calcolati avendo come base di riferimento i dati indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel Paese di residenza;
·        i redditi prodotti nel territorio dello Stato e dichiarati in Italia, oggetto di tassazione concorrente in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni, non vengono considerati come redditi prodotti all’estero.
Tutto questo, tra l’altro, va a semplificare la determinazione, fino ad oggi complessa, del reddito prodotto dai non residenti oggetto del presente articolo, in quanto, ora, il punto di riferimento dei redditi esteri è “semplicemente” quello che risulta dalla dichiarazione dei redditi del paese di residenza o da un documento ad esso assimilabile.

mercoledì 30 settembre 2015

voluntary disclosure - il secondo rinvio dei termini

Forse perché hanno compreso le esigenze dei commercialisti (mah!), forse sperando in un gettito maggiore (…), ieri pomeriggio è stata decisa la proroga al 30 novembre per l’invio delle richieste di accesso alla procedura di voluntary disclosure (la scadenza era oggi), mentre la relazione di accompagnamento potrà essere inviata entro 30 giorni dalla ricezione da parte dell’agenzia delle entrate dell’istanza. Ipotizzando un invio dell’istanza il 30 novembre si avrà tempo per l’invio della relazione di accompagnamento (e relativi allegati) entro il 30 dicembre.
Coinvolti nel differimento sono anche quelli che hanno già inviato l’istanza infatti, la relazione governativa al decreto legge di ieri ha precisato che “non è precluso, a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, «entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015»”. Non è previsto, cosa assolutamente non trascurabile, un incremento delle sanzioni.
Di tutto rilievo è anche il fatto che il decreto legge sulle nuove scadenze della voluntary disclosure produrrà gli effetti di una proroga anche se sarà pubblicato dopo il 30 settembre.
Da parte loro, gli uffici preposti avranno tempo per notificare gli atti di contestazione e gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura di voluntary disclosure fino al 31 dicembre 2016.
Conseguenza della proroga dei termini in oggetto sono anche:
·        La validità legale della procedura di adesione all’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5, comma 1 bis e 1 quinquies del Dlgs 218/1997 (abrogata dalla legge 190 del 2014) solo ai fini della voluntary disclosure.
·        La depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015.

A conclusione si deve evidenziare che è stato chiarito
·         che non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla legge 231 del 2007 (antiriciclaggio) per le violazioni inerenti il divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri in qualunque forma palesati;
·         che non solo l’Avs svizzera, ma anche le prestazioni del secondo pilastro subiscono, in voluntary disclosure, la tassazione del 5 per cento.

www.studio-alessio.it

lunedì 21 settembre 2015

Fattura elettronica anche per il GSE

Da ieri 21 settembre le cessioni di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere soggette alla fatturazione elettronica.
Lo stesso Gse ha infatti perfezionato l’attivazione del servizio di “Fatture energy” in quanto, come specificato nello stesso sito internet, il gestore dei servizi elettrici (Gse) è ricompreso nell’elenco delle pubbliche amministrazioni.
Per questo motivo il Gse ha informato gli utenti che, a partire dal 21 settembre, in relazione ai regimi commerciali: ritiro dedicato (fotovoltaico), tariffa onnicomprensiva (biogas), certificati verdi, tariffa fissa onnicomprensiva, certificati bianchi da Car (cogenerazione ad alto rendimento), rende disponibile le funzionalità previste per l’emissione delle fatture elettroniche.
Colgo l’occasione per specificare che si devono avere registri sezionali differenti (fatture “normali” e fatture elettroniche) salvo il caso in cui si emettano solo fatture in formato elettronico.
Il Gse emetterà, per conto degli operatori, le fatture in formato Xml, preoccupandosi poi di firmarle digitalmente e di trasmetterle al sistema di interscambio (Sdi). Deve essere invece cura degli operatori provvedere alla registrazione e alla conservazione sostitutiva delle fatture.
Dal 21 settembre anche i produttori di energia elettrica da fonti agroforestali (il altre parole il biogas) o da ogni altra fonte alternativa, devono emettere la fattura elettronica; nel caso in cui la vendita sia effettuata al Gse anche per le cessioni di certificati verdi o certificati bianchi è ora necessaria la fattura elettronica.
In merito alla conservazione delle fatture elettroniche si deve sottolineare che, nel caso in cui le stesse vengano conservate da soggetti terzi sarà necessario comunicarlo all’agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 35 del Dpr 633/72.


mercoledì 16 settembre 2015

Voluntary Disclosure - ottenuta la proroga (breve)

Boccata di ossigeno per chi, come lo scrivente, deve predisporre pratiche di Voluntary Disclosure per i clienti.
Viene concessa infatti una proroga (a dire il vero breve) per il disbrigo della pratica con, però, come contraltare, la richiesta di nuova documentazione per le annualità non più accertabili fiscalmente ma ancora fuori dalla prescrizione penale.
Con il provvedimento pubblicato nella serata dell’altro ieri dalle Entrate (2015/116808, a firma del direttore Rossella Orlandi e del direttore dell’accertamento, Aldo Polito), ci saranno 30 giorni in più per trasmettere la relazione e la documentazione a corredo dell’istanza di rientro dei capitali. Il maggior tempo, sempre 30 giorni, c’è anche per chi ha già chiuso istanza e documentazione ma deve integrarle.
Le nuove istanze devono in ogni caso essere presentate entro il 30 settembre ma si hanno sempre 30 giorni di tempo per l’invio della relazione accompagnatoria (fino all’altro ieri si doveva provvedere all’invio dell’intera documentazione entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza di adesione ma comunque non oltre il 30 settembre – escluso un piccolo caso di differimento di pochi giorni per chi presentava l’istanza tra il 26 ed il 30 settembre).
Per aver certezza della «non punibilità» prevista dal Dlgs 128/15, il contribuente deve però svelare e documentare gli eventuali illeciti che ha commesso a partire dal 2008; due annualità in più rispetto a prima.
La proroga (si sperava in realtà nell’ottenimento di un maggior tempo) risulta molto ultime anche perché, chi ha già inviato istanze, ha riscontrato direttamente un problema informatico di comunicazione a causa dei file troppo pesanti (relazioni più documentazione). Il sistema informatico dell’Agenzia delle Entrata infatti a volte blocca l’invio della relazione accompagnatoria con i relativi allegati proprio per via delle dimensioni dei file che le Entrate richiedono.

mercoledì 26 agosto 2015

detrarre le spese mediche senza che il medico comunichi i dati all'agenzia delle entrate

Dal 2016 il modello 730 precompilato dall’Agenzia conterrà anche i dati relativi alle spese sanitarie.
Oggi il data base del fisco ha a disposizione le informazioni trasmesse da banche, enti previdenziali e datori di lavoro. Dal prossimo anno, invece, attraverso il “Sistema Tessera Sanitaria”, l’Agenzia delle Entrate riuscirà ad avere anche tutti i dati legati alle spese sanitarie sostenute per se stessi e per i famigliari a carico e li potrà quindi far confluire nel c.d. 730 precompilato (chiaramente se tutto funzionerà; ricordiamoci che quest’anno nel traghettare i dati dalla C.U. al modello 730 il programma spesso incorreva in errori che portavano a indicare nel modello 730 minori detrazioni rispetto a quelle corrette)
Se taluni non gradissero questo controllo costante da parte del fisco (perché, indirettamente, si tratta di questo), sarà possibile, in base al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 103408, «esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’agenzia delle Entrate, con relativa cancellazione, i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni parzialmente o completamente non erogate».
Per evitare che le spese mediche proprie o dei famigliari a carico (tutte o alcune) finiscano automaticamente nel data base del fisco il contribuente può:
·         Per ora, non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia; qui però si potrebbe, vedremo nei prossimi mesi, non poter detrarre le spese mediche
·         Dal prossimo anno, poi, potrà chiedere verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sulla ricevuta rilasciata.
·         Dal 1° al 28 febbraio 2016 sarà possibile comunicare la propria volontà di non trasmettere i dati sanitari al fisco anche attraverso il sito internet dedicato al “Sistema Tessera Sanitaria”.
·         Per le spese sanitarie sostenute dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 si potrà poi comunicare l’opposizione anche via mail (l’indirizzo non è ancora stato reso noto), via telefono (numero verde 848.800444 o 06.96668907); oppure presentandosi in uno degli uffici dell’Agenzia e consegnando il modello per l’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie.
Chi decide di opporsi alla comunicazione delle spese sanitarie potrà comunque detrarle in sede di dichiarazione dei redditi (se si segue, per opporsi, il primo punto – mancata comunicazione del codice fiscale – ad oggi si nutrono però diversi dubbi, potrei parlare di certezze, sulla possibilità di detrarre la spesa).