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giovedì 22 gennaio 2015

Split payment - nuovo sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione

La Legge di Stabilità 2015, tra varie novità fiscali, introduce il cosiddetto split payment, in altre parole la scissione del pagamento. Il nuovo meccanismo riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed indica un’inversione di alcuni adempimenti ai fini dell’Iva. In particolare, in virtù del novellato art.17 – ter DPR 633/72, si traslano gli obblighi di versamento dell’Iva dal soggetto cedente e/o prestatore all’ente pubblico. Infatti, quest’ultimo dovrà versare direttamente all’Erario l’iva esposta in fattura da parte del soggetto fornitore.
            La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta di verifichi successivamente alla stessa data ossia al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Ne consegue, che a partire dal 2015, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A., dovranno gestire con particolare attenzione le operazioni in commento. Innanzitutto, è necessario tenere conto che l’Iva andrà annottata nel registro vendite ma senza che questa concorra alla liquidazione dell’imposta periodica. Infatti, nella fattura dovrà essere indicato che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art.17- ter del DPR 633/72.
            Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge nonché per i compensi inerenti le prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di reddito. A tal proposito è da evidenziare l’interpretazione del 19 gennaio 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella quali si sostiene che anche le parcelle dei professionisti (che sono soggetta a ritenuta a titolo d’acconto) siano escluse dallo split payment alla pari dei compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
            Le modalità e i termini relativi al versamento dell’imposta saranno stabiliti dagli appositi decreti attuativi del ministero. IL MEF ha anticipato che il pagamento dell’imposta da parte dell’P.A. potrà avvenire secondo le seguenti e alternative modalità:
  • l’utilizzo di un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • un distinto versamento dell’IVA dovuta in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • un versamento cumulativo entro il giorno 16 di ciascun mese dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

            In attesa dell’emanazione del decreto attuativo e per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni sono stati predefiniti tempi più lunghi per l’applicazione del nuovo meccanismo.  Infatti, le amministrazioni fino al 31 marzo, accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. Da quella data, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime.

giovedì 8 gennaio 2015

Abuso del diritto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha dato il via ad una serie di importantissime riforme. In ambito fiscale, particolare rilevanza assume il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvato dal Consiglio in via preliminare.
Lo schema del decreto legislativo prevede l’introduzione di un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l’abuso del diritto e l’elusione fiscale. I due concetti vengono equiparati ed riguarderanno tanto le imposte dirette quanto indirette, fatta salva la disciplina speciale in materia doganale.
            Le nuove disposizioni delineano anche gli elementi costitutivi di abuso e/o elusione del diritto, specificando le seguenti condizioni:
1)    L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate,  vale a dire i fatti, gli atti e i contratti che non sono in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
2)    La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (ovvero quelli anche non immediati ma realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario);
3)    La circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, cioè quando tale vantaggio è fondamentale rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dalla operazione stessa.
            Non potranno tuttavia essere considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
            L’abuso del diritto dovrà essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali. Solo successivamente potrà essere emesso l’atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.
            L’elusione fiscale non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Lo schema del D.Lgs espressamente prevede l’esclusione della punibilità penale anche per casi già segnalati all’autorità giudiziaria. Le operazioni elusive rimangono tuttavia soggette alle sanzioni amministrative tributarie.
             Infine occorre notare che in forza delle nuove disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 interamente dedicato all’elusione fiscale.

            Le previsioni del decreto avranno l’efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche alle operazioni effettuate prima ma non ancora accertate. 

venerdì 28 novembre 2014

la tracciabilità nelle associazioni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale della Legge 398/91.
            Tale regime speciale è applicabile alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
            In presenza delle condizioni necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di 250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime ordinario.
            La Legge 398/91 prevede una serie di agevolazioni come:
·         l'esonero dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili,  di redazione dell’inventario e del bilancio;
·         l'esonero dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·         l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la determinazione forfettaria dell'IVA:
·         la determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.
            L’art. 37, comma 2, legge 342/2000 ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente dal fatto che lo abbiano optato o meno.

Il ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal regime forfettario. 

mercoledì 19 novembre 2014

nuovo modello ISEE da gennaio

Dal 1 gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo del cosiddetto riccometro, improntato verso una definizione più realistica della condizione economica dei contribuenti. Il modello in oggetto è L’ISEE, o meglio  l’indicatore della Situazione Economica Equivalente, che permette di definire la condizione economica delle famiglie italiane. Si tratta di uno strumento che viene utilizzato come parametro sia ai fini del calcolo di tasse ed imposte sia per la determinazione dell’ammontare delle bollette, tra cui ad esempio quelle del gas. Tale sistema è di rilevante importanza anche per il fatto che esso incide sulla valutazione dei presupposti ed eventualmente dell’ammontare delle erogazioni di servizi sociali (borse di studio, accesso agli asili nidi, ecc.).
            La normativa su tale indicatore è stata soggetta a modifiche nel corso del tempo. Il Legislatore è intervenuto sull’ISEE anche di recente varando la nuova formula per la sua determinazione. Di seguito vengono illustrate le principali novità che dovranno essere applicate a partire dall’anno prossimo.
            Innanzitutto, cambieranno le regole del calcolo del peso del patrimonio immobiliare. Il passaggio da Ici a Imu comporterà una sostituzione della base imponibile come  il parametro di riferimento da inserire nella dichiarazione. Dal 2015, infatti, sarà il valore fiscale dell’immobile  ai fini IMU a gravare nel calcolo del componente patrimoniale dell’ISEE. Dovrà essere anche dichiarata la prima casa anche se esente dall’imposta, ma solo se il valore è inferiore a 52.500 euro. Tale soglia di 52.500 euro viene aumentata ulteriormente per i nuclei familiari con figli conviventi se successivi al secondo per un importo pari a  2.500 euro ciascuno. La cancellazione della franchigia sugli immobili di importo inferiore ai vecchi cento milioni di lire (51.646 Euro), con la sostituzione di un abbattimento forfettario di un terzo, porterà verosimilmente un rilevante aumento del valore fiscale da dichiarare nell’ISEE.
            Le sostanziali modifiche si rilevano anche nell’ambito delle componenti mobiliari da includere nella dichiarazione. Infatti, anche le franchigie sui conti correnti  saranno ridotte e si terrà conto non solo del saldo di fine anno ma anche della media dei depositi effettuati durante l’arco dell’anno. All’inizio tali dati potranno essere autocertificati; successivamente sarà l’Anagrafe tributaria ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione. Sarà così, ad esempio, per i redditi IRPEF e per i conti correnti, in quanto, per entrambe le relative informazioni, i dati verranno acquisiti direttamente tramite il sistema automatizzato.
            Alcuni redditi esenti da IRPEF e ogni tipo di bonus o erogazione pubblica dovranno essere incluse nella dichiarazione ISEE. Dal prossimo anno dovranno essere dichiarati anche: borse di studio, pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, assegni per il nucleo familiare, cedolare secca, carte acquisti, indennità e ogni altra forma di reddito percepito a titolo di trattamento assistenziale, previdenziale o di sostegno erogato dalle amministrazioni pubbliche.
            L’obiettivo dell’intervento legislativo sull’ISEE è quello di elaborare un quadro della situazione economica degli italiani che si avvicini il più possibile alla situazione reale e, di riflesso, far smascherare i “finti poveri”. Con lo scopo di ridurre il numero delle truffe in quest’ambito è stato previsto anche un potenziamento dei controlli, grazie innanzitutto a controlli incrociati ed automatici. Tali controlli sono previsti non solo nel caso dei dati recuperabili dall’Anagrafe tributaria ma anche da quelli dei Comuni ed enti erogatori di prestazioni, finanziamenti, e quant’altro. Nel caso in cui non venga dichiarata la titolarità di nemmeno un conto corrente, i controlli dovrebbero partire in automatico.

Le Pubbliche Amministrazioni potranno consultare in tempo reale i dati dell’Anagrafe tributaria e dell’Anagrafe dei conti correnti. Inoltre, in caso di rilevamento di qualche difformità tra quanto dichiarato e quanto risulta nelle banche dati, verrà inoltrata la segnalazione alla Guardia di Finanza.

giovedì 13 novembre 2014

cedolare secca - il secondo acconto si avvicina

La cedolare secca è un regime facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto. Tale regime è disponibile per le persone fisiche  titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che appartengono alle categorie  catastali da A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze. L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.

La scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro nè l’imposta di bollo.

L’opzione comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata  nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione può revocare l’opzione.

L’opzione della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito  nel contratto dalle parti. Le disposizioni sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%, viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato lo stato  di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i  contratti a canone libero.

Per i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre è una domenica).

Coloro che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014 possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto che tale alternativa è solo una possibilità. 

giovedì 6 novembre 2014

Lettere di intento - le novità dal 2015

Gli esportatori abituali,  ossia i soggetti che nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere di intento. Tali documenti devono essere predisposti in duplice esemplare, numerate progressivamente per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione dell’operazione.
            I soggetti che, a loro volta, effettuano le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
            L’art. 20 della D.Lgs sulle semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, riporta un’importante novità nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. Infatti, per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate a decorrere dal 2015, sarà cura dell’esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
            Il fornitore non sarà più tenuto ad effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.

            L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare, nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo  al 2015 dovrà essere opportunamente integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le modalità applicative della nuove disposizioni.