Visualizzazioni totali

giovedì 26 marzo 2015

730 precompilato ed ordinario

Si avvicina sempre più il periodo del c.d. 730. Da quest’anno però si avranno a disposizione due tipi di modello: quello precompilato e quello ordinario.
            Il modello 730 precompilato consiste nel modello dichiarativo compilato dall’Agenzia delle Entrate con i dati già in suo possesso che, per quest’anno, sono in buona sostanza quelli:
-        contenuti nella Certificazione Unica (che per i dipendenti sostituisce il modello CUD);
-        relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali
-        contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente che “continuano” nella dichiarazione di quest’anno (es. rate delle detrazioni per ristrutturazione edilizia)
Tale modello sarà disponibile, a partire dal 15 aprile, sul sito o negli uffici delle Agenzie delle Entrate.
            I contribuenti potranno accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto d’imposta, il Caf o un professionista incaricato; in tal caso sarà necessaria la delega per l’accesso.
            Una volta reperita la dichiarazione dei redditi la stessa dovrà essere verificata sotto l’aspetto della completezza e correttezza dei dati ivi contenuti. Nel caso in cui i dati risultino incompleti o non corretti si dovrà procedere all’integrazione oppure alla modifica. Ipotesi questa praticamente certa vista che le spese mediche, veterinarie ecc.. non saranno presenti.
Il contribuente che riceve il modello in commento non è obbligato ad utilizzarlo; infatti potrà presentare il 730 ordinario (non precompilato)  che  segue le modalità ordinarie.
            Sia il modello 730 precompilato che quello ordinario, dovranno essere presentati entro il 7 luglio direttamente al sostituto d’imposta, al Caf o al professionista.
            Nel caso di trasmissione indiretta occorre esibire al professionista o al caf tutti i documenti a conferma dei dati contenuti nella dichiarazione. I Caf o i professionisti dovranno poi procedere alla verifica dell’effettiva correttezza dei dati in modo da poter rilasciare il cd visto di conformità ovvero la certificazione della correttezza dei dati.

             Qualora venga apposto il visto di conformità ma, a seguito di controllo, risultino inesattezza che hanno inciso sulla corretta determinazione delle imposte dovute, il Caf o il professionista sarà tenuto al pagamento di una somma pari all’imposta non versata maggiorata degli interessi e della relative sanzione. In tali casi, pertanto, i soggetti incaricati alla presentazione della dichiarazione saranno soggetti al pagamento di quanto in realtà dovuto dal contribuente a meno che il visto infedele non sia stato rilasciato in conseguenza di comportamento doloso o gravemente colposo del contribuente.

venerdì 27 febbraio 2015

limite contanti - altalena normativa

L’uso del contante da alcuni anni è legato ad un’altalena normativa che sembra non riesca mai a fermarsi.
Pochi giorni fa è stato comunicato che si sarebbe introdotta una imposta progressiva sui versamenti in contanti oltre una determinata soglia per poi smentirla il giorno dopo.
Ora emerge che è intenzione del Governo alzare il limite dell’uso del contante da 1.000 euro a 3.000 euro.
Questi cambiamenti di rotta repentini a distanza di poco (anzi pochissimo) tempo l’uno dall’altro sono, a ben ricordare, in realtà i più recenti di una lunga serie.
Nel 2011 è entrata in vigore la norma per la quale non è possibile usare il contante quando la cifra da pagare è uguale o superiore a 1.000 euro. A seguito di una intensa protesta di commercianti ed albergatori poco dopo il limite è stato  elevato a 15.000 euro per i cittadini extracomunitari (con buona pace dei cittadini europei che potevano e possono pagare in contanti solo fino a 1.000 euro).
Nel 2013 si impone normativamente che a far data  da gennaio 2014 i canoni di locazione degli immobili ad uso abitativo si debbano pagare solo con assegno o bonifico. Non fosse che nel mese di febbraio 2014, cioè il mese seguente l’entrata in vigore della legge, il Tesoro “chiarisce” che l’importante è che ci sia traccia del pagamento e per fare questo è sufficiente la ricevuta del locatore.
Orbene l’ultima proposta di cambiamento del limite dell’uso del contante sembra in realtà legata all’introduzione della fattura elettronica (ora già presente per i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni) e/o dello scontrino fiscale telematico. Questo significa che non solo per ora l’uso del contante è limitato a 1.000 euro ma che non necessariamente verrà veramente elevato alla soglia dei 3.000 euro.

Trascurando pensieri, spesso letti e sentiti, legati al fatto che l’obbligo dell’uso del bancomat o della carta di credito per importi superiori ad esempio a 500 euro (proposta, poi non passata, che era stata fatta negli ultimi mesi del 2013) porterebbe vantaggi economici alle banche (maggiori entrate legate alle commissioni e minori uscite legate ai costi di gestione del contante) certo è che negli atri paesi dell’Unione Europea i limiti all’uso del contante sono superiori a quelli italiani. In Inghilterra addirittura il limite è di 15.000 euro e se si è considerati High Value Dealer non esistono limiti.

giovedì 12 febbraio 2015

acquisti intracomunitari nel nuovo regime dei c.d. forfettari

 I soggetti che nel 2015 applicheranno il nuovo regime forfettario potranno acquistare e vendere prodotti e servizi anche con soggetti residenti o stabiliti in altri Paesi dell’Unione Europea.
L’agenzia delle entrate ha chiarito che le cessioni di beni o servizi verso soggetti passivi comunitari non sono mai inquadrate come cessioni intracomunitarie e quindi le relative fatture di vendita non soggiaceranno mai al regime del reverse charge. Il soggetto forfettario emetterà una normale fattura di vendita senza iva in quanto contribuente forfettario. Anche nel caso di vendite a privati comunitari si emetterà la comune fattura senza addebito di iva come se la vendita fosse stata fatta ad un privato italiano. È da notare che anche nel caso si debba aprire una partita iva in un altro stato membro per la vendita in loco le fatture lì emesse dovranno essere senza addebito di iva come se fossero state emesse con partita iva italiana.
Nel caso di acquisti da fornitori comunitari le cose si complicano in quanto si deve vedere se nell’anno precedente il soggetto minimo abbia superato o meno la soglia dei 10.000 euro annui di acquisti.
Se non sono stati effettuati acquisti da fornitori comunitari superiori a 10.000 euro l’acquisto del soggetto forfettario non viene considerato intracomunitario e di conseguenza il fornitore dovrà emettere fattura nei confronti del soggetto forfettario con iva di legge (del proprio paese) anche se le normali regole imporrebbero l’inversione contabile.

Se sono stati superati i 10.000 euro di acquisti da fornitori comunitari, in questo caso, l’acquisto viene inquadrato come intracomunitario anche per il soggetto forfettario e quindi la fattura di acquisto sarà assoggettata al regime del reverse charge con il gravoso problema che il soggetto forfettario, non potendo detrarsi l’iva, dovrà versare l’iva considerata a debito nelle casse dello stato; il tutto senza averla mai di fatto incassata. 

domenica 25 gennaio 2015

Reverse charge - ora anche le imprese di pulizia

Con la legge di Stabilità  2015 si prevede, tra l’altro, l’estensione delle ipotesi di reverse charge. In particolare, in conformità rispettivamente agli articolo 199 e 199 - bis della Direttiva Iva 2006/112/CE, viene ampliata l’applicazione dell’inversione contabile anche al settore edile ed energetico anche se le operazioni vengono svolte direttamente dall’appaltatore. Infatti, a seguito dell’integrazione dell’art.17 del DPR 633/72, le operazioni del settore edile rientrano tra le:
a) prestazioni di servizi, manodopera compresa, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili diverse da quelle indicate nella voce a ter);
a-ter) prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.
            La differenza tra le due categorie di operazioni consiste nel fatto che le prime (lettera a dell’art.17) sono soggette al reverse charge solo se effettuate da subappaltatori, mentre le seconde (lettera a-ter dell’art.17), lo sono in ogni caso.
            La diretta conseguenza dell’intervento in esame, sarà il fatto che le fatture emesse dal 1 gennaio 2015, per le prestazioni di elettricisti, idraulici ecc avventi  per l’oggetto l’installazione degli impianti, saranno soggette al c.d. reverse charge in ogni caso quando rese nei confronti delle imprese (anche se emesse da parte del primo appaltatore).
            Le nuove ipotesi di applicazione dell’inversione contabile generano una serie di incertezze. Innanzitutto la possibilità che entrambe le operazioni possano rientrare contemporaneamente nelle due circostanze delineate dal’art.17 del DPR 633/72.
            Si deve infatti considerare che la demolizione degli edifici rientra nel l’inversione contabile in ogni caso, ma normalmente in presenza di una ricostruzione di un fabbricato la demolizione viene affidata alla stessa impresa che poi procede alla costruzione dell’edificio (in tal caso il reverse charge si applica solamente in presenza di subappaltatori). In presenza di un unico appalto non è chiaro come si debba gestire la fatturazione e se si debba scomporre l’operazione oggetto di appalto in due:
·         la demolizione soggetta al reverse charge,
·         la realizzazione dell’edificio soggetta all’Iva ordinaria (e al reverse charge solo in alcuni casi).

            Problematica potrebbe essere anche l’applicazione delle regole di inversione contabile nei casi indicati dalla lettera a ter dell’art.17 DPR 633/72. Infatti, in relazione dei servizi di pulizia, il reverse charge sarebbe applicabile alle prestazioni che riguardano gli edifici, in particolare la pulizia del cantiere. La lettura letterale acconsente  a ritenere che il reverse charge si applichi in ogni caso, pertanto anche quanto i servizi in oggetti riguardano le pulizie giornaliere negli uffici.

giovedì 22 gennaio 2015

Split payment - nuovo sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione

La Legge di Stabilità 2015, tra varie novità fiscali, introduce il cosiddetto split payment, in altre parole la scissione del pagamento. Il nuovo meccanismo riguarda i rapporti con gli enti pubblici ed indica un’inversione di alcuni adempimenti ai fini dell’Iva. In particolare, in virtù del novellato art.17 – ter DPR 633/72, si traslano gli obblighi di versamento dell’Iva dal soggetto cedente e/o prestatore all’ente pubblico. Infatti, quest’ultimo dovrà versare direttamente all’Erario l’iva esposta in fattura da parte del soggetto fornitore.
            La nuova disciplina si applica alle operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta di verifichi successivamente alla stessa data ossia al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura. Ne consegue, che a partire dal 2015, le imprese che intrattengono rapporti con le P.A., dovranno gestire con particolare attenzione le operazioni in commento. Innanzitutto, è necessario tenere conto che l’Iva andrà annottata nel registro vendite ma senza che questa concorra alla liquidazione dell’imposta periodica. Infatti, nella fattura dovrà essere indicato che l’Iva non verrà incassata dal cedente ai sensi dell’art.17- ter del DPR 633/72.
            Le uniche operazioni escluse dal nuovo meccanismo sono quelle per le quali l’ente pubblico è debitore d’imposta in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge nonché per i compensi inerenti le prestazioni di servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta di reddito. A tal proposito è da evidenziare l’interpretazione del 19 gennaio 2015 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti nella quali si sostiene che anche le parcelle dei professionisti (che sono soggetta a ritenuta a titolo d’acconto) siano escluse dallo split payment alla pari dei compensi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
            Le modalità e i termini relativi al versamento dell’imposta saranno stabiliti dagli appositi decreti attuativi del ministero. IL MEF ha anticipato che il pagamento dell’imposta da parte dell’P.A. potrà avvenire secondo le seguenti e alternative modalità:
  • l’utilizzo di un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
  • un distinto versamento dell’IVA dovuta in ciascun giorno del mese considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
  • un versamento cumulativo entro il giorno 16 di ciascun mese dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

            In attesa dell’emanazione del decreto attuativo e per permettere l’adeguamento dei sistemi informativi di gestione amministrativo contabile delle Pubbliche Amministrazioni sono stati predefiniti tempi più lunghi per l’applicazione del nuovo meccanismo.  Infatti, le amministrazioni fino al 31 marzo, accantoneranno le somme corrispondenti al successivo versamento dell’imposta che, in ogni caso, sarà dovuta entro il 16 aprile 2015. Da quella data, il meccanismo sopra descritto sarà completamente a regime.

giovedì 8 gennaio 2015

Abuso del diritto

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 24 dicembre 2014, ha dato il via ad una serie di importantissime riforme. In ambito fiscale, particolare rilevanza assume il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, approvato dal Consiglio in via preliminare.
Lo schema del decreto legislativo prevede l’introduzione di un nuovo articolo 10-bis nello Statuto del Contribuente, disciplinante l’abuso del diritto e l’elusione fiscale. I due concetti vengono equiparati ed riguarderanno tanto le imposte dirette quanto indirette, fatta salva la disciplina speciale in materia doganale.
            Le nuove disposizioni delineano anche gli elementi costitutivi di abuso e/o elusione del diritto, specificando le seguenti condizioni:
1)    L’assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate,  vale a dire i fatti, gli atti e i contratti che non sono in grado di produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali;
2)    La realizzazione di un vantaggio fiscale indebito (ovvero quelli anche non immediati ma realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario);
3)    La circostanza che il vantaggio è l’effetto essenziale dell’operazione, cioè quando tale vantaggio è fondamentale rispetto a tutti gli altri fini perseguiti dalla operazione stessa.
            Non potranno tuttavia essere considerate abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa ovvero dell’attività professionale del contribuente.
            L’abuso del diritto dovrà essere accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto. Il contribuente avrà la possibilità di dimostrare l’esistenza di valide ragioni extrafiscali. Solo successivamente potrà essere emesso l’atto impositivo, il quale dovrà essere specificatamente motivato.
            L’elusione fiscale non dà luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Lo schema del D.Lgs espressamente prevede l’esclusione della punibilità penale anche per casi già segnalati all’autorità giudiziaria. Le operazioni elusive rimangono tuttavia soggette alle sanzioni amministrative tributarie.
             Infine occorre notare che in forza delle nuove disposizioni introdotte, dovrebbe essere abrogato l’articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 interamente dedicato all’elusione fiscale.

            Le previsioni del decreto avranno l’efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della norma e si applicano anche alle operazioni effettuate prima ma non ancora accertate.