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mercoledì 3 dicembre 2014
venerdì 28 novembre 2014
la tracciabilità nelle associazioni
L’Agenzia
delle Entrate, con la Risoluzione 102/E, ha esteso l’obbligo di effettuazione delle
movimentazioni finanziarie con sistemi di pagamento tracciabili, per importi eccedenti
il limite di 516,47 Euro, a tutti i soggetti che applicano il Regime speciale
della Legge 398/91.
Tale regime speciale è applicabile
alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle Pro-Loco e alle Associazioni
senza fini di lucro, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, compagnie
filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare legalmente costituite
senza fini di lucro. Non possono godere di questo regime altre figure tipiche
del non profit che non sono giuridicamente delle associazioni, come le
fondazioni, i comitati, gli enti religiosi.
In presenza delle condizioni
necessarie, l'opzione deve essere comunicata all'Ufficio SIAE competente per
domicilio fiscale prima dell'inizio dell'anno solare per il quale
l'associazione intende usufruire del regime forfetario. Successivamente occorre
comunicarlo all'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate
attraverso il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. L'opzione è
vincolante per 5 anni. Se nel periodo d’imposta si supera il limite di
250.000 euro, il regime agevolato cessa automaticamente e, dal mese successivo
a quello in cui è venuto meno il requisito oggettivo, si passerà al regime
ordinario.
La Legge 398/91 prevede una serie di
agevolazioni come:
·
l'esonero
dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili, di redazione dell’inventario e del bilancio;
·
l'esonero
dall'obbligo di emissione di scontrini fiscali e/o ricevute fiscali per i
compensi incassati e dall'obbligo di fatturazione e registrazione (tranne che
per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio-Tv e pubblicità);
·
l'esonero
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA e la
determinazione forfettaria dell'IVA:
·
la
determinazione forfettaria del reddito imponibile: il reddito imponibile è
determinato forfettariamente, applicando cioè un coefficiente di redditività
all'ammontare dei proventi commerciali (al netto d'IVA) conseguiti nel periodo
di imposta; a tale percentuale viene aggiunto l'intero importo delle
plusvalenze patrimoniali.
L’art. 37, comma 2, legge 342/2000
ha fissato, limitatamente per le Associazioni Sportive Dilettantistiche,
un limite pari a Euro 516,47 al di sopra del quale qualsiasi pagamento a
favore dell'Associazione, o pagamento da essa effettuato, dovrà
obbligatoriamente transitare attraverso il suo conto corrente bancario o
postale, al fine di ottenere una certificazione del movimento.
L’agenzia
delle Entrate ora sembra interpretare tale limite per il pagamento tracciato a
tutte le associazioni possono optare per il regime ora descritto indipendentemente
dal fatto che lo abbiano optato o meno.
Il
ricorso ai mezzi di pagamento che consentano la tracciabilità delle movimentazioni
di denaro è volto a garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte
dell’amministrazione finanziaria e tale obbligo è strettamente correlato con la
possibilità di applicare le disposizioni agevolative della legge 398/91 tanto
che il mancato adempimento del suddetto vincolo comporta la decadenza dal
regime forfettario.
mercoledì 19 novembre 2014
nuovo modello ISEE da gennaio
Dal 1
gennaio 2015 entrerà in vigore il nuovo sistema di calcolo del cosiddetto
riccometro, improntato verso una definizione più realistica della condizione
economica dei contribuenti. Il modello in oggetto è L’ISEE, o meglio l’indicatore della Situazione Economica
Equivalente, che permette di definire la condizione economica delle famiglie
italiane. Si tratta di uno strumento che viene utilizzato come parametro sia ai
fini del calcolo di tasse ed imposte sia per la determinazione dell’ammontare
delle bollette, tra cui ad esempio quelle del gas. Tale sistema è di rilevante
importanza anche per il fatto che esso incide sulla valutazione dei presupposti
ed eventualmente dell’ammontare delle erogazioni di servizi sociali (borse di
studio, accesso agli asili nidi, ecc.).
La normativa su tale indicatore è stata
soggetta a modifiche nel corso del tempo. Il Legislatore è intervenuto sull’ISEE
anche di recente varando la nuova formula per la sua determinazione. Di seguito
vengono illustrate le principali novità che dovranno essere applicate a partire
dall’anno prossimo.
Innanzitutto, cambieranno le regole
del calcolo del peso del patrimonio immobiliare. Il passaggio da Ici a Imu
comporterà una sostituzione della base imponibile come il parametro di riferimento da inserire nella
dichiarazione. Dal 2015, infatti, sarà il valore fiscale dell’immobile ai fini IMU a gravare nel calcolo del
componente patrimoniale dell’ISEE. Dovrà essere anche dichiarata la prima casa
anche se esente dall’imposta, ma solo se il valore è inferiore a 52.500 euro. Tale
soglia di 52.500 euro viene aumentata ulteriormente per i nuclei familiari con figli
conviventi se successivi al secondo per un importo pari a 2.500 euro ciascuno. La cancellazione della
franchigia sugli immobili di importo inferiore ai vecchi cento milioni di lire
(51.646 Euro), con la sostituzione di un abbattimento forfettario di un terzo,
porterà verosimilmente un rilevante aumento del valore fiscale da dichiarare
nell’ISEE.
Le sostanziali modifiche si rilevano
anche nell’ambito delle componenti mobiliari da includere nella dichiarazione.
Infatti, anche le franchigie sui conti correnti
saranno ridotte e si terrà conto non solo del saldo di fine anno ma
anche della media dei depositi effettuati durante l’arco dell’anno. All’inizio
tali dati potranno essere autocertificati; successivamente sarà l’Anagrafe
tributaria ad effettuare le comunicazioni all’Amministrazione. Sarà così, ad
esempio, per i redditi IRPEF e per i conti correnti, in quanto, per entrambe le
relative informazioni, i dati verranno acquisiti direttamente tramite il sistema
automatizzato.
Alcuni redditi esenti da IRPEF e
ogni tipo di bonus o erogazione pubblica dovranno essere incluse nella
dichiarazione ISEE. Dal prossimo anno dovranno essere dichiarati anche: borse di studio, pensioni di invalidità, assegni
di accompagnamento, assegni per il nucleo familiare, cedolare secca, carte
acquisti, indennità e ogni altra forma di reddito percepito a titolo di
trattamento assistenziale, previdenziale o di sostegno erogato dalle
amministrazioni pubbliche.
L’obiettivo dell’intervento
legislativo sull’ISEE è quello di elaborare un quadro della situazione
economica degli italiani che si avvicini il più possibile alla situazione reale
e, di riflesso, far smascherare i “finti poveri”. Con lo scopo di ridurre il
numero delle truffe in quest’ambito è stato previsto anche un potenziamento dei
controlli, grazie innanzitutto a controlli incrociati ed automatici. Tali
controlli sono previsti non solo nel caso dei
dati recuperabili dall’Anagrafe tributaria ma anche da quelli dei Comuni ed enti
erogatori di prestazioni, finanziamenti, e quant’altro. Nel caso in cui non
venga dichiarata la titolarità di nemmeno un conto corrente, i controlli
dovrebbero partire in automatico.
Le Pubbliche
Amministrazioni potranno consultare in tempo reale i dati dell’Anagrafe
tributaria e dell’Anagrafe dei conti correnti. Inoltre, in caso di rilevamento
di qualche difformità tra quanto dichiarato e quanto risulta nelle banche dati,
verrà inoltrata la segnalazione alla Guardia di Finanza.
giovedì 13 novembre 2014
cedolare secca - il secondo acconto si avvicina
La cedolare secca è un regime
facoltativo di tassazione delle locazioni che consiste nel pagamento di
un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sul reddito così prodotto.
Tale regime è disponibile per le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di un diritto
reale di godimento. L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari che
appartengono alle categorie catastali da
A1 a A11 e che sono locate a uso abitativo e per le relative pertinenze.
L’applicazione della cedolare secca viene preclusa per la categoria A10- uffici
o studi privati; tale regime non può essere utilizzato per i contratti conclusi
con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro
autonomo, indipendentemente dal successivo uso dell’immobile.
La
scelta della cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per
tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone del locazione, anche
se previsto nel contratto; in compenso non sono dovute nè l’imposta di registro
nè l’imposta di bollo.
L’opzione
comporta adozione delle regole della cedolare per l’intero periodo di durata
del contratto, o della proroga oppure, qualora l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il
residuo periodo di durata del contratto. Il locatore, comunque, in ciascuna
annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione
può revocare l’opzione.
L’opzione
della cedolare secca comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva calcolata
utilizzando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito nel contratto dalle parti. Le disposizioni
sulla cedolare secca prevedono anche un’aliquota ridotta, limitatamente per i
contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei
comuni con carenze di disponibilità abitative e nei comuni ad alta tensione
abitativa. Dal 2013 l’aliquota applicabile per questi contratti, pari al 15%,
viene ulteriormente ridotta al 10% (per il quadriennio 2014-2017). La stessa
aliquota è utilizzabile per i contratti stipulati nei comuni per i quali è
stato deliberato lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi degli eventi calamitosi. Resta pertanto invariata
l’aliquota del 21% per la cedolare secca per i
contratti a canone libero.
Per
i contribuenti che hanno scelto la cedolare secca si avvicina ora la scadenza per
il versamento del secondo acconto dell’imposta in esame; infatti il pagamento degli
acconti va effettuato a giugno (o luglio) e entro il 1 dicembre (il 30 novembre
è una domenica).
Coloro
che ricadessero nei casi di riduzione delle aliquote per il periodo 2014
possono ora pagare il secondo acconto considerando la nuova aliquota. Va detto
che tale alternativa è solo una possibilità.
giovedì 6 novembre 2014
Lettere di intento - le novità dal 2015
Gli
esportatori abituali, ossia i soggetti che
nell’anno solare precedente, o negli ultimi 12 mesi, hanno registrato
esportazioni, od altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10%
del volume d’affari conseguito nello stesso periodo, possono acquistare beni o forniture
dei servizi in esenzione IVA, a patto che emettano le c.d. Lettere di intento. Tali
documenti devono essere predisposti in duplice esemplare, numerate progressivamente
per anno solare, annotate entro i 15 giorni successivi a quello di emissione in
un apposito registro e consegnate al fornitore prima dell’effettuazione
dell’operazione.
I soggetti che, a loro volta, effettuano
le cessioni di beni o che forniscono i servizi ai contribuenti che si avvalgono
della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta sono
tenuti a comunicare, all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati
contenuti nelle dichiarazioni d’intento da questi ricevute.
L’art. 20 della D.Lgs sulle
semplificazioni fiscali, approvato dal Consiglio dei Ministri, riporta
un’importante novità nella disciplina delle dichiarazioni d’intento. Infatti,
per le operazioni senza applicazione dell’IVA effettuate a decorrere dal 2015,
sarà cura dell’esportatore abituale effettuare la trasmissione telematica delle
dichiarazioni all’agenzia delle Entrate, con successiva consegna del modello di
invio e ricevuta di presentazione al fornitore o prestatore ovvero in dogana.
Il fornitore non sarà più tenuto ad
effettuare l’invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione con i dati
delle dichiarazioni d’intento ricevute. Tuttavia il fornitore dovrà attendere la
consegna dei relativi documenti dall’esportatore, in quanto solo dopo aver
ricevuto e controllato tale documentazione, potrà emettere fattura senza
l’addebito dell’Iva e con la dicitura “operazione non imponibile”.
L’unico onere in capo del fornitore o prestatore, a parte
la verifica dei documenti ricevuti, sarà, dal 2015, quello di riepilogare,
nella dichiarazione annuale dell’Iva, i dati contenuti nelle lettere d’intento
ricevute nonché i dati delle operazioni effettuate senza addebito dell’Iva nei
confronto dei singoli esportatori. A tale scopo il modello Iva relativo al 2015 dovrà essere opportunamente
integrato ed entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto di
semplificazioni dovrà essere emanato un provvedimento che illustrerà le
modalità applicative della nuove disposizioni.
venerdì 31 ottobre 2014
Annotazione al PRA dell'effettivo utilizzatore dell'auto aziendale
A seguito degli ultimi
chiarimenti della Motorizzazione in merito alla registrazione degli effettivi
utilizzatori delle auto aziendali (norma in vigore dal prossimo lunedì per chi
effettivamente utilizza un’auto aziendale per un periodo superiore a 30 giorni)
è emerso che non vi deve, ad esempio, essere alcuna annotazione se l’auto aziendale
è stata attribuita come fringe benefit o come mezzo solo parzialmente “di
servizio”.
Si noti che, nel caso esista l’obbligo
di annotazione, lo stesso coinvolge: i soci, gli amministratori e i
collaboratori dell’azienda e, incredibilmente, anche l’imprenditore individuale
se il veicolo è un bene strumentale dell’impresa.
La novità normativa è legata ai
rapporti che inizieranno dal prossimo 3 novembre mentre per quelli già in
essere l’annotazione è solo una facoltà.
L’obbligo di registrazione di
fatto esiste solo nel caso di comodato intendendo per comodato “l’utilizzo
esclusivo e personale ed a titolo gratuito” dell’auto aziendale. Il caso non si
verifica né nell’ipotesi di fringe benefit né nell’ipotesi di mezzo di servizio
condiviso tra più dipendenti oppure nell’ipotesi di utilizzo ad uso promiscuo. Quindi
sembra si possa concludere che l’unico caso di annotazione del nome del
dipendente si abbia nell’ipotesi in cui egli riceva l’auto aziendale
esclusivamente per usarla nel suo tempo libero.
Caso diverso esiste per il c.d.
noleggio a lungo termine dove il nome dell’azienda che poi affitta il mezzo al
dipendente deve essere annotato.
giovedì 30 ottobre 2014
comunicazione indirizzo PEC all'Agenzia delle entrate
I
commercialisti, consulenti del lavoro, revisori dei conti e tutte le altre
categorie interessate dovranno comunicare la propria PEC all’Agenzia delle
Entrate, tramite il canale Entratel o Fisconline entro il 31 ottobre 2014. Tale
nuovo adempimento è stato previsto dalle disposizioni sul antiriciclaggio che
dispongono la possibilità di richiedere, da parte delle autorità preposte, delle
informazioni riferite a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse
collegate, nonché l’identità dei titolari effettivi. Le modalità di
presentazione di tali dati è stato delineato dal provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza
n. 105953/2014 dell’8 agosto 2014
che reca nuove norme relative alla rilevazione, ai fini fiscali, di
trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.
In forza delle regole del suddetto
provvedimento, sia le richieste di informazioni, sia le risposte dovranno
necessariamente essere effettuate mediante la posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. L’unica eccezione
da tale norma sono le richieste trasmesse nel periodo fino il 31 ottobre, per
le quali è ammessa la forma cartacea, ovvio con le misure idonee a garantire la
riservatezza delle comunicazioni. Così, entro il prossimo 31 ottobre, i soggetti
tenuti alle disposizioni in commento dovranno comunicare al Fisco le proprie
PEC.
Secondo gli ordini professionali ed alcune
associazioni di categorie tale adempimento sarebbe superfluo in
considerazione del fatto che l'Agenzia delle Entrate dispone già degli
indirizzi della posta certificata. Di recente, al riguardo, si è esposto anche
il Fisco, con la Risoluzione N.88/E del 14 ottobre 2014, chiarendo alcune
questioni. Quest’ultimo documento prevede, limitatamente ai contribuenti che
hanno già comunicato la Pec al registro delle imprese, ai rispettivi ordini
professionali oppure al Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione, l’esonero del sopra menzionato adempimento, obbligando all’invio
degli indirizzi Pec soltanto i contribuenti che non hanno mai trasmesso tali
dati agli albi o agli elenchi di amministrazioni cui le Entrate possono
accedere direttamente.
mercoledì 15 ottobre 2014
indagini bancarie professionisti
Con la sentenza 228/2014
depositata il 6 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente
illegittima, limitatamente per la categoria dei lavoratori autonomi, la norma
secondo cui i prelevamenti non giustificati sul conto corrente si presumono
ricavi occulti. La norma che è stata messa in discussione, prevedeva infatti, tra
le varie, che i prelevamenti, non giustificati dal professionista, dovessero
essere considerati ricavi o compensi in capo al professionista titolare del
conto corrente.
La
questione era stata sollevata già in precedenza, dalla Commissione tributaria per
il Lazio per violazione degli articoli 53 e 3 della Costituzione, in merito ad
un ricorso proposto da un avvocato avverso un avviso di accertamento fondato
su indagini finanziarie effettuate sui conti correnti del professionista. Si
era
posto il problema della possibilità di estendere ai redditi da lavoro autonomo
la presunzione costi - ricavi in essere per il reddito di impresa. In
particolare la presunzione di maggiori ricavi si affermava essere del tutto
giustificabile per il reddito delle società in quanto i prelevamenti non
documentati potevano essere sintomatici di acquisti in nero; per i lavoratori
autonomi la stessa presunzione non poteva però operare dato
che, all’eventuale acquisto di un bene non fatturato non conseguiva una
prestazione in evasione di imposta, mancando una correlazione tra costi e
compensi.
La Corte Costituzionale, con la sentenza sopramenzionata,
ha condiviso le tesi dei giudici del Lazio, disponendo che, nonostante la somiglianza di figure
dell’imprenditore e del professionista, esistono le peculiarità di quell’ultimo
che rendono non applicabile le disposizioni previste in materia di indagini
finanziarie. Per i lavoratori autonomi, quindi, i costi non sono strettamente correlati
alla produzione di compensi, come avviene invece nella produzione del reddito
d’impresa, e, pertanto, i prelevamenti dal conto corrente identificano un
elemento di capacità contributiva estraneo alla tipologia del reddito in esame.
giovedì 9 ottobre 2014
Accertamento tributi locali: IMU, TASI e TARI
Imu, Tasi e
Tares, il cui insieme viene denominato IUC, costituiscono una importante parte
delle entrate Comunali.
Le
Amministrazioni Locali, quindi, pongono sempre più maggior attenzione alla loro
riscossione, inviando ai contribuenti delle notifiche relative ai presunti
errori commessi nelle dichiarazioni o nei versamenti effettuati.
Allo scopo di accertare e riscuotere
gli importi dovuti i Comuni hanno a disposizione una serie di istituti. L'ufficio
tributi locale solitamente inizia un'attività di accertamento invitando i
contribuenti a fornire chiarimenti, a esibire documenti o a trasmetterli;
a tale scopo inoltre, può accadere che il Comune prepari dei questionari dove
si invitato i cittadini a compilarli e quindi a restituirli debitamente
firmati.
La partecipazione dei contribuenti
ai procedimenti di accertamento può condurre ad annullamenti o rettifiche di
atti già emessi, alla conferma degli stessi, oppure all'accertamento con
adesione e definizione agevolata delle sanzioni.
L’istituto dell’accertamento con
adesione è applicabile ogniqualvolta la giunta comunale introduce un apposito
regolamento oppure una delibera che lo preveda. In tal caso il Comune può
mandare al contribuente un invito nel quale motiva e quantifica la pretesa; il
contribuente, sempre se ritenesse fondato tale richiesta, ha la possibilità di
pagare entro i 15 giorni prima dalla scadenza indicata beneficiando della
riduzione ad un sesto delle sanzioni. Esso, in caso contrario, può altresì presentarsi
nella data indicata per dare i necessari chiarimenti, fornendo anche i
documenti che dimostrino l’erroneità del provvedimento.
Nel caso in cui non ci sia la
possibilità di sfruttare l’accertamento con adesione oppure il cittadino
giudichi completamente infondata la pretesa del Comune, senza che quest’ultimo
ammetta in autotutela l’errore, l’unica strada percorribile è quella del
ricorso (il termine in questo caso è quello di 60 giorni)
Il termine che ha a disposizione il
Comune per l'invio degli accertamenti è il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o
avrebbero dovuto essere eseguiti.
A decorrere dal 1° luglio 2012 se
l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi, non supera i 30 Euro
per singolo credito (comunale) e per singolo periodo d'imposta, il comune non emette
atti di accertamento.
mercoledì 8 ottobre 2014
TFR in busta paga oppure no?
ecco un interessante articolo del sole 24 ore dove si suggerisce cosa decidere in merito al scelta del TFR in busta paga.
i passaggi per decidere - da Il solo 24 ore
i passaggi per decidere - da Il solo 24 ore
lunedì 6 ottobre 2014
Tasi - la scadenza si avvicina
LA TASI è il tributo comunale destinato
a coprire i costi per i servizi
indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, polizia
municipale etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) e dal detentore di fabbricati ed aree
edificabili.
Il legislatore ha lasciato alle amministrazioni
comunali un’ampia autonomia decisionale per quanto riguarda la scelta della
base imponibile di tale tassa portando a creare una moltitudine di varabili del
tributo in commento. Si assiste, infatti, ad una proliferazione di parametri
della Tasi, in quanto fino ad ora sono state pubblicate più di 197 mila
delibere comunali contenenti aliquote, detrazioni ed esenzioni, spesso diverse
fra loro.
Di seguito si esaminano alcuni punti generali della
normativa nazionale sulla service tax.
Il
presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati o
di aree edificabili, comprese le abitazioni principali.
Le
disposizioni statali in relazione alle aliquote applicabili per la Tasi
contengono un vincolo di soglia massima del tributo. La TASI, sommata all’Imu,
non deve superare l’aliquota massima di quest’ultima prevista per ogni
categoria di immobile. Le aliquote Tasi utilizzabili per i fabbricati diversi
da quelli destinati all’abitazione principale dovranno essere, di conseguenza,
minime o azzerate considerando il fatto che i Comuni hanno già previsto, per le
seconde case, aliquote che si avvicinano o addirittura raggiungono quelle
massime per Imu (10,6%).
Nel caso in cui l’immobile sia occupato da un
soggetto diverso dal proprietario o titolare del diritto reale, quest’ultimo e
l’occupante saranno titolari di un’autonoma obbligazione tributaria (il comune
pone a carico dell’occupante una percentuale dal 10 al 30 percento del totale
dovuto), a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo
famigliare del possessore.
Il versamento dell’acconto per il gruppo di Comuni,
che non aveva deliberato e pubblicato le aliquote entro la fine di maggio è
stato fissato per il 16 ottobre prossimo.
Nel caso in cui il Comune non avesse
comunque deliberato, entro il corrente mese, le aliquote TASI l’acconto dovrà
essere pagato entro il 16 dicembre data che si ricorda essere la stessa del saldo
TASI e IMU.
novità da ottobre 2014 per gli F24
Dal
1 ottobre 2014 entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di pagamento
mediante Modello F24. Infatti, in forza dell’art.11, comma 2 del DL 66/2014 (c.d.
Decreto Irpef), viene esteso l’obbligo della presentazione telematica, con
alcune limitazioni, per i suddetti modelli anche alle persone fisiche non
titolari di partita Iva (per i titolari di p. Iva non è possibile presentare
F24 cartacei già dal 2007).
Le novità riguardano una platea
ampia di contribuenti, in particolare i privati. D’ora in poi, nei casi dopo
elencati, ai contribuenti viene preclusa la possibilità di recarsi in banca o
in posta per versare gli importi dovuti e si dovrà procedere alla trasmissione
via Internet del relativo modello, appoggiandosi ai servizi telematici dell’Agenzia
delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) oppure ai servizi di
pagamenti telematici offerti da altri intermediari (es. commercialista).
L’invio telematico viene richiesto
per i modelli F24: con saldo pari a zero, con saldo a debito ma con uso, a
parziale compensazione, di uno o più crediti ed infine con saldo a debito senza
la compensazione di crediti ma con importo finale superiore a mille euro.
L’unica eccezione ai nuovi obblighi
viene concessa ai contribuenti non titolari di partita Iva solo per effettuare
i pagamenti rateali in corso fino al 31 dicembre 2014, e sempre a condizione
che le relative rate non superino l’importo di 1000 Euro. Questa deroga
riguarda tutti gli F24 dei privati.
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